Registrare la Rivista in Tribunale: Opportunità
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- Categoria: Rivista OnLine
- on 23 Gennaio 2012
- Ultima modifica il 23 Gennaio 2012
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(indispensabile/opzionale)
La registrazione in tribunale è obbligatoria per i periodici cartacei, così come previsto dalla Legge 8 febbraio 1948 n. 47. Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione delle riviste telematiche, la legge 62/2001 ha dato adito ad interpretazioni controverse. Ma alla luce dell'D.L. 9 aprile 2003, n. 70, art. 7, comma 3 è stato chiarito che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.
In merito all'obbligarietà della registrazione è possibile dunque concludere che le riviste elettroniche diffuse esclusivamente online, pur essendo considerate prodotto editoriale, non devono sempre ed obbligatoriamente essere registrate.
L'obbligo di registrazione del periodico telematico sussiste solo in alcuni casi specifici:
- quando abbia una regolare periodicità (ma questo, da solo, non viene inteso come criterio vincolante),
- quando si intenda ottenere dallo Stato "benefici, agevolazioni e provvidenze",
- quando si prevede di conseguire ricavi dalla distribuzione,
- quando si utilizzano giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.
- diventa inoltre obbligatorio registrare il periodico in tribunale anche nel caso in cui si preveda di affiancare al digitale una versione cartacea della rivista.
E' utile aggiungere che la registrazione della rivista online potrà risultare conveniente nel caso in cui, valutato lo scopo della rivista (utilizzo a fini di avanzamento di carriera) o nel caso in cui si intenda presentare i contributi a concorsi (ed è sempre discrezione delle commissioni valutatrici giudicare la validità del contributo su periodico online) sarà opportuno (per il momento) affiancare ancora al digitale la versione cartacea (per il deposito legale) . In questo caso, essendo presente anche la versione cartacea, sarà obbligatoria la registrazione del periodico.
Un problema legato alla registrazione del periodico online in tribunale riguarda inoltre il fatto che la normativa attualmente in vigore non è aggiornata e si riferisce alle riviste cartacee. Pertanto, in relazione alle riviste telematiche, la giurisprudenza si divide con sentenze di tribunali (come quello di Salerno) che, non estendendo la normativa attuale all'ambito digitale, hanno negato la registrazione di una rivista online perché è difficile stabilire il luogo di pubblicazione e tribunali (come quello di Roma) che invece hanno accettato la registrazione.
Per l'eventuale registrazione della rivista telematica presso la cancelleria del tribunale civile, oltre al deposito della documentazione prescritta e al pagamento della tassa e dei bolli previsti, andranno allegati tutti i riferimenti del contratto con il service provider e l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
Per consultare il testo pieno dei riferimenti normativi citati vedi Aspetti Giuridici della gestione di una rivista online ad accesso aperto.






